OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.
IL SINDACO
Vista la direttiva emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile relativa alla campagna Antincendio Boschivo anno 2020, con la quale si informa che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, art. 65, il periodo massimo di rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato dal giorno 15 giugno al 30 settembre 2019, in tutto il territorio della Regione Lazio;
Visto quanto stabilito dalla L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e relativo Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 e ss.mm.ii, e quanto previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre, n. 353;
Visti:
– gli art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
– la legge 24/02/1992, n. 225 in materia di Protezione Civile;
– la legge 21/11/2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi);
– la legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39;
RENDE NOTO
Che dal 15 giugno 2020 al 30 settembre 2020 nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi è vietato compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate e in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascolivi o incolti;
ORDINA
Fra le azioni vietate sono incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
1. Vietato accendere fuochi di ogni genere;
2. Vietato far brillare mine o usare esplosivi; 3. Vietato usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
4. Vietato usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli, o inceneritori che producano faville o brace; 5. Vietato aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
6. Vietato fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;
7. Vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; 8. Vietato fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
9. Vietato transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. Vietato mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
11. Durante tutto il periodo indicato (15 giugno – 30 settembre) è proibita l’accensione delle stoppie o residui di vegetazione o di altro materiale combustibile o infiammabile nelle vicinanze dei boschi, siepi o comunque in tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascolo o incolti oltre che nei bordi delle strade, in ottemperanza all’art. 38 comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17; tale azione può essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Forestale dello Stato, stazione competente per giurisdizione.
I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, agrari, boschi, prati e pascoli devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi. Altresì devono adoperarsi per ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) le aree boscate, pascolive, agrarie e/o incolte confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri dal confine delle strade medesime. Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e/o per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge.
Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.
Si rammenta che l’incendio boschivo, sia esso doloso o colposo è un reato e, come tale, perseguito penalmente (art. 423 bis del C.P.)
Tutti i cittadini sono tenuti a segnalare alle autorità competenti le situazioni di rischio e di illegalità ai numeri 1515 del C.F.S. o al 115 dei V.V.F. altrimenti al 803.555 della Sala Operativa Regionale.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione al Gruppo Carabinieri Forestale di Monte San Giovanni in S. per conoscenza e competenza.
M.S.Giovanni in Sabina lì 06 giugno 2020
IL SINDACO
(Salvatore Mei)
ORDINA
Fra le azioni vietate sono incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
1. Vietato accendere fuochi di ogni genere;
2. Vietato far brillare mine o usare esplosivi; 3. Vietato usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
4. Vietato usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli, o inceneritori che producano faville o brace;
5. Vietato aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
6. Vietato fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;
7. Vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
8. Vietato fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
9. Vietato transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. Vietato mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
11. Durante tutto il periodo indicato (15 giugno – 30 settembre) è proibita l’accensione delle stoppie o residui di vegetazione o di altro materiale combustibile o infiammabile nelle vicinanze dei boschi, siepi o comunque in tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascolo o incolti oltre che nei bordi delle strade, in ottemperanza all’art. 38 comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17; tale azione può essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Forestale dello Stato, stazione competente per giurisdizione.