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ORDINANZA N. 18 DEL 21.07.2021

ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA EROGATA DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE PER L’IRRIGAZIONE DI ORTI, GIARDINI, USI AGRARI E QUALSIASI ALTRO USO CHE NON SIA DOMESTICO

I L   S I N D A C O

Preso atto della eccezionale ondata di siccità che si sta attraversando con l’ulteriore conseguente abbassamento delle falde acquifere delle sorgenti che alimentano gli acquedotti comunali;

Ritenuto che l’utilizzo dell’acqua potabile erogata dall’acquedotto comunale per I’irrigazione di orti, giardini, per usi agrari e per usi diversi da quello domestico può comportare pregiudizio per il rifornimento idrico domestico stesso, con gravi disagi per i cittadini, problemi igienico sanitari e possibili danni agli elettrodomestici;

Atteso che motivi di igiene pubblica impongono che vengano soddisfatti, in via prioritaria i bisogni idrici domestici della popolazione;

Ritenuto opportuno adottare un apposito provvedimento atto a regolarizzare i consumi idrici in modo tale da garantire, per quanto possibile, l’approvvigionamento idrico domestico a tutte le famiglie nelle fasce orarie di maggior utilizzo;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di concessione di acqua ai privati;

Vista la Legge 689/1981;

O R D I N A

il divieto dell’utilizzo dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale per I’irrigazione di orti, giardini e per qualsiasi altro uso che non sia strettamente domestico nell’ambito dell’intero territorio comunale;

 

A V V E R T E

 

In caso di inosservanza della presente ordinanza verranno comminate le seguenti sanzioni:

1^ INFRAZIONE EURO 103,00

2^ INFRAZIONE EURO 206,00

3^ INFRAZIONE EURO 413,00

Art. 51 del vigente regolamento comunale di concessione di acqua ai privati.

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio, nel sito internet del Comune, diffusa mediante l’affissione di manifesti.

Conto tale ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio (Legge 6 dicembre 1971 tt. 1034.) nel temine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,da proporre entro 20 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P,R,24 novembre 1971,n.1199)

Considerato che la presente è rivolta ad una comunità di persone, la stessa è valida quale comunicazione di inizio di procedimento amministrativo per gli eventuali contravventori delle disposizioni suesposte.

Monte San Giovanni in Sabina, lì 21.07.2021