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ORDINANZA N. 14 DEL 4 GIUGNO 2022

TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI MISURE DI SICUREZZA E INCOLUMITA’ PUBBLICA

 

IL SINDACO

Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:

“I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni,il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”.

RAVVISATA pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali di uso pubblico in condizioni di sicurezza

RITENUTO PERTANTO urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito

ORDINA

a tutti i Signori proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche di provvedere entro il 15/06/2022

al TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

-invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico,marciapiedi, piazze e strade pubbliche, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 5 dal piano viabile;- occultano la segnaletica stradale e l’illuminazione pubblica;

– creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;

– non consentono il passaggio pedonale;

– arrecano ogni altro danno e/o pregiudizio a parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche;

 

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l’inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa;

Che avverso il presente atto, in applicazione del decreto legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

• Entro 60 giorni, dall’ultimo di pubblicazione, al T.A.R. del Lazio nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

o, in alternativa,

• Entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971;

DISPONE

Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

Che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

Che prima dell’inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere eventualmente concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

 

che chiunque viola le disposizioni dell’ articolo n. 29 del D.Lgs. 285/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695 oltre all’addebito delle spese di intervento nel caso in cui venga svolto da parte del Comune;

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI;

STABILISCE

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line Comunale, sul sito dell’Ente, mediante affissione in luoghi pubblici;

La presente è trasmessa al Gruppo Carabinieri Forestale Incaricato alla verifica del rispetto della stessa.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Monte San Giovanni in S. lì  30/05/2022

IL SINDACO
(Geom. Salvatore Mei)

ORDINANZA